Il presente documento è stato redatto da un gruppo di lavoro ad hoc dell’Associazione Copernicani ETS.
Letto sotto il profilo dell’integrità del processo elettorale, l’articolo 8 della legge elettorale riguardante il voto delle persone fuori sede, introduce alcuni rischi specifici. Non significa che tali eventi si debbano necessariamente verificare, ma che il nuovo meccanismo amplia la superficie di rischio rispetto al sistema nel quale l’elettore vota ordinariamente nella propria sezione di iscrizione.
Il rischio principale è l’ alterazione del corretto svolgimento del processo elettorale derivante da errori, manipolazioni nella gestione del trasferimento temporaneo dell’elettore tra comune di iscrizione e comune di domicilio o frodi mediante furto di identità.
Ne derivano, più concretamente, questi scenari di rischio:
- Doppio voto o doppia ammissione al voto Il comma 6 prevede una comunicazione tra il comune di domicilio e quello di residenza e un’annotazione nella lista sezionale originaria. Questo costituisce una misura di controllo, ma crea una dipendenza dalla correttezza e tempestività dello scambio informativo. Un errore di sincronizzazione, una revoca non recepita o un aggiornamento tardivo potrebbe lasciare l’elettore abilitato in entrambe le sedi. Esiste già un meccanismo che consente una verifica centralizzata e sincronizzata di informazioni anagrafiche, che è l’ANPR. Eventuali richieste di ammissione al voto in altri seggi come elettori fuori sede dovrebbero essere registrate dal comune di domicilio sull’ANPR. Prima del voto, le liste elettorali dovrebbero essere validate rispetto a quanto contenuto nell’ANPR, in modo da assicurare che un cittadino possa votare in un unico seggio. Inoltre, al momento dell’iscrizione di questa informazione nell’ANPR, il cittadino dovrebbe averne comunicazione, e questo ridurrebbe il rischio di furto di identità di cittadini che abitualmente non votano e che quindi non rileverebbero una discrepanza recandosi al seggio. L’ANPR consentirebbe anche di rilevare anomalie come un numero anomalo di cittadini che spostano il proprio voto da/verso un comune.
- Iscrizione indebita negli elenchi dei fuori sede Il comune deve verificare almeno a campione, o dove si rilevino anomalie in termini ad esempio di numerosità, la documentazione relativa a lavoro, studio o cure. Documentazione autoprodotta potrebbe permettere a un soggetto di essere assegnato a un collegio nel quale non avrebbe normalmente diritto di incidere. Il rischio aumenta perché la domanda può essere presentata telematicamente senza verifica di autenticità della documentazione stessa.
- Manipolazione organizzata del domicilio elettorale Potrebbero essere realizzate dichiarazioni finalizzate a concentrare elettori in determinati collegi. Il requisito dei nove mesi per studio/lavoro non limita il rischio essendo autoproducibile la documentazione di attestazione. Oltretutto, la dichiarazione di avere genericamente necessità di essere domiciliato in un comune per motivi di lavoro è difficilmente contestabile a fronte della possibilità di stipulare accordi di lavoro part-time per il tempo strettamente necessario a soddisfare il requisito di 45 giorni, o accordi di lavoro a partita IVA con una limitata presenza presso un soggetto compiacente. Allo stesso modo, la dimora presso privati consente di dichiarare un domicilio che, non avendo obblighi verificabili di dimora, è a sua volta difficilmente verificabile o contestabile.
- Alterazione o falsificazione dell’attestazione di ammissione al voto Il comma 7 consente che l’attestazione sia rilasciata anche telematicamente. Bisognerebbe quindi garantirne autenticità, unicità, integrità e non riutilizzabilità. Un’attestazione riproducibile o falsificabile diventerebbe un nuovo oggetto critico del processo elettorale. L’attestazione di voto dovrebbe quindi essere prodotta solo a seguito della registrazione della variazione di seggio nell’ANPR e riportare la data dell’iscrizione, in modo da poter essere confrontata con la data di eventuali diverse attestazioni successive. Un cittadino potrebbe infatti in momenti diversi richiedere variazioni (anche legittime, ad esempio quando, dopo essersi registrato in un comune in cui è domiciliato, si recasse poi in un altro comune per motivi di salute), e sarebbe difficile in quel caso verificare che il cittadino non voti più volte.
- Come conseguenza del precedente punto, l’attestazione di ammissione di voto di un elettore fuori sede dovrebbe trovare riscontro in una “lista di elettori fuori sede” dello specifico seggio dove potrà recarsi a votare. I membri del seggio devono poter verificare nella documentazione ricevuta, e preferibilmente anche con l’ANPR,che tale attestazione sia presente in una lista dedicata agli elettori fuori sede in quello specifico seggio. La verifica presso il seggio con l’ANPR non può essere vincolante, perché un blocco anche fraudolento di tale servizio avrebbe conseguenze importanti sul processo di voto, di qui la necessità di assicurare che ogni modifica garantisca sufficiente tempo per effettuare preventivamente le verifiche necessarie.. Nel testo non viene indicato questa circostanza e se ne deduce che l’elettore fuori sede verrà ammesso al voto con la semplice presentazione della attestazione ricevuta telematicamente in un seggio, di fatto, a sua scelta. Questo comma 11 andrebbe integrato includendo la verifica della presenza del loro nominativo nella lista di elettori fuori sede
- Furto di identità In uno scenario di intervento da parte di attori avversi, la mancanza di verifica dell’identità del richiedente abilita il furto di identità sfruttando documenti di identità reperibili in quantità nel dark web. Potrebbero avvenire iscrizioni fraudolente di cittadini in elenchi fuori sede, a loro insaputa, con l’effetto di portare a negare il diritto di voto al momento dell’elezione a chi si presentasse al seggio nel proprio domicilio e scoprisse di essere stato registrato al voto in altra città. Anche un limitato numero di questi casi (decine) potrebbe avere conseguenze mediatiche e politiche difficilmente immaginabili, introducendo un dubbio sull’integrità del processo. Anche la notifica al cittadino di eventuali modifiche nell’ANPR mitigherebbe solo il modo limitato questo rischio. La possibilità di un generico invio della domanda per via telematica amplifica enormemente il rischio. Sarebbe invece opportuno che tali domande venissero accettate attraverso un servizio che preveda un’autenticazione efficace, tramite SPID/CIE, eventualmente reso disponibile ai Comuni anche centralmente o dalle Regioni. Per quanto riguarda l’invio tramite PEC, si evidenzia che il sistema non attesta l’identità del mittente ma solo l’integrità e il timestamp della comunicazione.
Vi è quindi un nuovo e potenzialmente non indifferente rischio di alterazione della corretta formazione della volontà elettorale a seguito di iscrizioni indebite, duplicazioni, errori o manipolazioni nella gestione degli elettori fuori sede, con conseguente possibilità di voto nel collegio non correttamente spettante, doppia ammissione al voto, modifica artificiosa della composizione del corpo elettorale di specifici collegi e furto di identità.
Possibili mitigazione delle problematiche
Riportiamo di seguito alcuni possibili miglioramenti relativamente alle problematiche esposte.
Ai fini di mitigare il rischio di sostituzione di persona:
- centralizzare il servizio di invio di richiesta telematica, prevedendo sempre metodi di autenticazione forte (i.e SPID/Cie) per effettuare la sottomissione;
- prevedere una notifica su un canale indipendente dell’avvenuta ammissione al voto fuori sede e della sezione assegnata, allo scopo di far emergere eventuali richieste fraudolente effettuate all’insaputa dell’elettore.
Al fine di verificare i requisiti per il voto fuori sede:
- prevedere di recuperare riscontri da fonti indipendenti: iscrizioni universitarie, posizioni previdenziali, documentazioni fiscali per i lavoratori autonomi, comunicazioni di strutture sanitarie;
- effettuare controlli a campione sulla documentazione prodotta;
- accertare che le sanzioni per dichiarazioni mendaci sia adeguato ed applicabile alle fattispecie descritte;
- verificare riscontri indipendenti in relazione alla disponibilità di un luogo di domicilio: comunicazioni alle autorità di Pubblica Sicurezza per gli affitti brevi o le strutture alberghiere, contratti registrati per le locazioni oltre i 30gg.
Al fine di gestire in sicurezza l’ammissione al voto :
- dotare le attestazioni di codifica utilizzabile per le verifiche in seggio di autenticità, integrità, unicità e non riutilizzabilità;
- centralizzare la gestione delle domande, revoche e variazioni, al fine di mantenere sincronizzate le liste e evitare doppie ammissioni o situazioni incoerenti fra Comune di residenza e Comune di domicilio.
Al fine di una fattiva osservazione del fenomeno:
- disporre controlli volti ad evidenziare concentrazioni verso determinati collegi e incrementi ingiustificati;
- mantenere pubblicati in Open Data, già da prima delle elezioni, dati anonimi aggregati con granularità sufficientemente fine da consentire ad osservatori indipendendi di rilevare concentrazioni anomale.
Infine, sarebbe opportuno valutare se occorra introdurre una specifica normativa volta ad intercettare la costruzione preordinata della composizione del corpo elettorale di un collegio.



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