Statuto


TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

TITOLO II – ISCRITTI, AFFINI E SOCI

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI OPERATIVE

TITOLO V – TESORIERE, PATRIMONIO, BUDGET E BILANCIO CONSUNTIVO

TITOLO VI – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

[Inizio] ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E’ costituita la Associazione “I Copernicani”, di seguito indicata come “Copernicani” o “Associazione”.
L’Associazione opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti; pertanto, non è consentito distribuire, neppure in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha la propria sede nazionale in Milano, e può costituire sedi secondarie in ogni regione e/o comune del territorio italiano ed anche all’estero; opera prevalentemente sul territorio nazionale; può estendere la propria operatività anche in ambito internazionale ed ha una durata indeterminata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno del territorio nazionale.

[Inizio] ART. 2 – SCOPI
Scopi dell’Associazione sono:
1) La definizione e la promozione di politiche consapevoli, rivolte al futuro, che
a. pongano in primo piano conoscenza e innovazione, competenza e merito per favorire la generazione di un benessere diffuso e lo sviluppo sostenibile di imprese e lavoro;
b. assicurino un welfare sostenibile basato su parità di genere ed un patto tra generazioni che dia ai giovani opportunità e realizzazione;
c. attribuiscano un ruolo centrale alla ricerca ed alla formazione permanente negli anni per cogliere le possibilità offerte da un mondo in evoluzione;
d. considerino leve di sviluppo l’ambiente e il paesaggio, l’arte e la cultura;
e. rendano l’Italia attrattiva per capitali, imprese e talenti anche grazie ad un’amministrazione semplice e una giustizia efficiente;
f. portino ad un rafforzamento della casa comune europea.
2) Assicurare trasparenza, competenza e partecipazione diffondendo e promuovendo buone pratiche che mettano al centro le persone anche sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia.
L’attività e l’organizzazione sono regolati dal presente Statuto, dal Codice Etico e dai Regolamenti approvati dagli organi competenti, ad ogni livello, anche attraverso specifiche disposizioni statutarie o regolamentari; il presente statuto e i regolamenti garantiscono:
a. la promozione della partecipazione dei cittadini attraverso Internet, organizzando la vita associativa e politica secondo modalità innovative e trasparenti;
b. una uniforme disciplina del rapporto associativo, finalizzato a garantire la partecipazione alla vita dell’Associazione e l’uguaglianza dei diritti di tutti i soci, compresa la possibilità di partecipazione ad organi amministrativi e di rappresentanza;
Nell’ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera con voto qualificato del Consiglio Direttivo, l’Associazione può:
a. partecipare ad altre associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, in Italia ed all’estero, senza scopi di lucro;
b. promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purché di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi o alla raccolta fondi;
c. proporre all’Assemblea l’approvazione di documenti di programmazione con obiettivi annuali.

[Inizio] ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI
L’Associazione riconosce l’importanza dell’esperienza giovanile al proprio interno e promuove un’adeguata formazione per un impegno attivo e responsabile della nuova generazione nella società.
L’Associazione favorisce un’adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organi a qualsiasi livello.
Le votazioni che riguardano le persone sono sempre effettuate a scrutinio segreto, purchè i soci che lo richiedano abbiano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.
L’Associazione favorisce la rotazione delle cariche; se non è espressamente e diversamente specificato, ogni socio non potrà ricoprire un incarico per più di 3 bienni su 5 (tre su cinque). Ogni mandato si considera nel computo dei bienni qualora sia superiore a 366 giorni.
Tutti gli incarichi elettivi, ad esclusione del collegio dei Revisori e del Direttore Operativo, non sono retribuiti.
Di tutte le riunioni degli organi direttivi ed esecutivi, ad ogni livello, deve essere redatto un verbale. Le deliberazioni degli organi (Consigli, Comitati ecc), per la loro validità, devono risultare da registrazione o da un verbale sottoscritto o emanato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione dei soci con le formalità atte a garantire la migliore trasparenza, secondo quanto stabilito dal Comitato per i regolamenti.
Tutte le convocazioni per ciascun organo sono emanate dal vertice dell’organo stesso.
Per votazione a maggioranza semplice si intende la metà dei presenti più uno, in caso di parità il voto di chi presiede vale doppio (con esclusione delle votazioni assembleari), per maggioranza qualificata si intende una maggioranza di due terzi dei presenti arrotondata al numero superiore. Qualora non diversamente specificato, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice.
Ai fini dei requisiti di candidabilità l’anzianità associativa si computa su trimestri di calendario; a titolo esemplificativo: chi si iscrive in febbraio avrà diritto di elettorato attivo allo scadere del secondo trimestre, quindi dal 1° luglio e elettorato passivo dopo 6 mesi, quindi dal 1° ottobre. Ai fini di valutazione dell’assegnazione di cariche, l’anzianità associativa si calcola in giorni di calendario e, in caso di parità, si considera avente diritto la persona con minore anzianità anagrafica. L’anzianità anagrafica si calcola in giorni trascorsi dalla data di nascita.
I membri degli organi associativi di cui all’articolo 11, lettere B, C, F, G e delle articolazioni operative di cui all’articolo 11, lettere C, D, E, F hanno il diritto di votare a maggioranza qualificata la decadenza di un membro dal suo ruolo.
Avverso la decisione può essere effettuato ricorso al Collegio dei Garanti (al Direttivo per il caso G), la cui decisione è inappellabile
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di un membro di un organo di cui all’articolo 10, ove non diversamente indicato i componenti dell’organo il cui membro è decaduto cooptano un componente con votazione a maggioranza semplice che va ratificata dall’organo deputato ad eleggere i componenti dell’organo il cui membro è decaduto, nella sua prima riunione, con votazione a maggioranza semplice. In caso di mancata ratifica, il membro cooptato decade ed i componenti dell’organo provvedono a cooptare un nuovo membro, da sottoporre alla ratifica.
Qualora decadano, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei componenti dell’organo, l’intero organo decade e si procede ad una sua nuova elezione.
Al fine del calcolo del mandato si considera effettuato un mandato quando viene superata la metà del mandato (a titolo esemplificativo per i mandati di due anni il giorno successivo alla data di elezione nell’anno seguente)
Le riunioni e le votazioni possono anche essere effettuate on-line attraverso sistemi che garantiscano la partecipazione e la votazione in modo sicuro e controllato secondo i metodi necessari (palese con tracciabilità e segreta con anonimizzazione del voto) determinati dal Comitato per i Sistemi interni ed approvati dal Consiglio Strategico.
I documenti divulgati liberamente adottano la licenza Creative Commons “Attribution – Share Alike”, salvo eventuale decisione meno restrittiva del Consiglio Direttivo ai fini della maggiore diffusione.

TITOLO II – ISCRITTI, AFFINI E SOCI

[Inizio] ART. 4 – ISCRITTI
Sono iscritti all’Associazione le persone che, a titolo non oneroso, utilizzano i servizi online predisposti dall’Associazione e partecipano alle iniziative loro riservate rispettando i relativi termini di servizio e regolamenti predisposti dal Comitato per i Regolamenti. Gli iscritti non Soci non partecipano all’Assemblea, non possono concorrere alle cariche sociali né alla loro elezione, non possono assumere alcun incarico in nome e per conto dell’Associazione e non possono ricorrere ai Garanti.
La qualità di iscritto si perde
a. per disdetta o recesso
b. per decadenza, dovuta alla cessazione dei servizi o delle iniziative loro riservate;
c. per scioglimento dell’Associazione;
d. per espulsione;

[Inizio] ART. 5 – SOCI AFFINI
L’ammissione di Soci Affini, appartenenti alle Organizzazioni Affini determinate da delibera del Consiglio Strategico, avviene a seguito di regolare procedura di iscrizione, secondo le modalità stabilite dal Comitato per i Regolamenti, contenente l’autodichiarazione
• della insussistenza di fattori ostativi o incompatibilità con quanto previsto dal presente Statuto, dal Codice Etico e dai regolamenti dell’Associazione e
• di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Codice etico ed ogni altra documentazione stabilita dal presente Statuto e dai regolamenti pertinenti, compresa la Carta dei Valori .
I minori di anni 18 possono assumere il titolo di Soci Affini, ferme restando le limitazioni alla capacità previste dalla legge.
I Soci Affini
• hanno il diritto di partecipare all’attività dell’Associazione e di contribuire alla determinazione delle politiche;
• dopo tre mesi dalla loro iscrizione possono esercitare l’elettorato attivo per i segretari delle Commissioni Tematiche.
Sono Soci Affini tutti coloro che sono in regola con i contributi associativi, da versarsi secondo le modalità fissate dalla Delibera contributiva, non siano cessati ai sensi dell’Articolo 10 e non abbiano in corso sanzioni o altre ragioni di impedimento ai sensi dello Statuto e dei regolamenti collegati.

[Inizio] ART. 6 – SOCI ORDINARI, REQUISITI, AMMISSIONE E DURATA
L’ammissione aperta dei soci ordinari (nel prosieguo definiti semplicemente “soci”) avviene a seguito di regolare iscrizione, secondo le modalità stabilite dal Comitato per i Regolamenti, contenente l’autodichiarazione
• della insussistenza di fattori ostativi o incompatibilità con quanto previsto dal presente Statuto, dal Codice Etico e dai regolamenti dell’Associazione e
• di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Codice etico ed ogni altra documentazione stabilita dal presente Statuto e dai regolamenti pertinenti, compresa la Carta dei Valori .
I minori di anni 18 possono assumere il titolo di soci, ferme restando le limitazioni alla capacità previste dalla legge.
I soci
• hanno il diritto di partecipare all’attività dell’Associazione, di contribuire alla determinazione delle politiche e di concorrere alla elezione degli organi statutari;
• possono accedere alle cariche associative ed essere candidati a cariche elettive, in base alle norme del presente Statuto e dei regolamenti collegati;
• possono esercitare l’elettorato attivo dopo tre mesi dalla loro iscrizione.
I soci che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi possono assumere cariche sociali se in possesso dei titoli determinati dal comitato delle regole per la corrispondente mansione.
I soci che partecipano alla fase di fondazione dal momento dell’atto notarile e per i tre mesi successivi saranno considerati “soci fondatori”.
Sono soci effettivi tutti coloro che sono in regola con i contributi associativi, da versarsi secondo le modalità fissate dalla Delibera contributiva, non siano cessati ai sensi dell’Articolo 10 e non abbiano in corso sanzioni o altre ragioni di impedimento ai sensi dello Statuto e dei regolamenti collegati.

[Inizio] ART. 7 – DIRITTI ED OBBLIGHI
Ogni socio ha il diritto di
a. partecipare alla definizione delle proposte secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti pertinenti;
b. avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita dell’Associazione;
c. prendere parte alle assemblee;
d. ricorrere ai Garanti e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto;
e. avere accesso a strumenti di confronto e di elaborazione di politiche;
f. avanzare la propria candidatura per gli organismi Associativi e per funzioni di rappresentanza e partecipare ai relativi processi di selezione secondo le regole del presente statuto.
Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione ed a quella del programma e delle politiche indicate dall’Associazione medesima.
In particolare è tenuto a:
a. partecipare attivamente alla vita associativa, anche online, assolvendo i compiti affidatigli;
b. svolgere una costante azione di presenza e promozione dell’Associazione e delle sue politiche negli ambienti nei quali vive e opera;
c. garantire l’unità operativa dell’Associazione ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento all’Associazione medesima;
d. tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
e. rispettare le norme di convivenza ed i diritti delle minoranze;
f. tenere una irreprensibile condotta morale ed etica;
g. sollevare critiche e proporre istanze di miglioramento di qualunque aspetto connesso all’Associazione con le modalità e nei soli ambiti associativi previsti;
h. concorrere alla solidarietà economica e sociale verso l’Associazione.
i. Usare in modo appropriato loghi e simboli associativi

[Inizio] ART. 8 – CONTRIBUTI
Gli oneri contributivi dei soci dell’Associazione sono definiti tramite apposita Delibera contributiva predisposta Consiglio Direttivo ed approvata dal Consiglio Strategico; sono finalizzati al finanziamento organizzativo e dei progetti, e sono articolati in:
a) una quota annuale fissa dovuta da tutti i soci;
b) contributi volontari variabili.
Le quote e i contributi associativi riscossi dall’Associazione non sono trasmissibili ad altri soggetti.
Il versamento dei contributi di cui sopra viene effettuato secondo le modalità fissate dalla Delibera contributiva del Consiglio Strategico. I nuovi soci versano la quota annuale di cui alla lettera a) entro un mese dalla loro ammissione. Ai soci che non abbiano adempiuto agli obblighi contributivi di cui al presente articolo entro il termine stabilito nella delibera contributiva e non si siano messi in regola entro i novanta giorni successivi a tale termine, non sono attribuiti i diritti di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

[Inizio] ART. 9 – SANZIONI
I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea dell’Associazione;
b) sospensione dall’elettorato attivo e/o passivo;
c) espulsione secondo quanto previsto dall’articolo 10;
d) decadenza da funzioni di rappresentanza dell’Associazione in altri organi.
e) cessazione della fruizione dei sistemi e servizi dell’Associazione.
Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Garanti nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

[Inizio] ART. 10 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO
La qualità di socio ordinario o di socio affine si perde:
a. per disdetta da parte del socio;
b. per recesso;
c. per decadenza del rapporto associativo, dovuta al venir meno dei requisiti di cui all’Art 6 del presente Statuto per i soci effettivi e di cui all’Art. 5 per i Soci Affini;
d. per scioglimento dell’Associazione;
e. per espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico;
f. per mancato rispetto della Carta dei Valori;
g. per decesso, e la qualità di socio non è trasmissibile.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione. In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni contributivi assunti né dal versamento delle quote maturate che vanno pagate secondo quanto fissato di seguito:
a. nel caso di dimissioni entro i termini stabiliti dalla Delibera contributiva, sino alla data di normale scadenza del rapporto associativo;
b. nel caso di dimissioni oltre i termini stabiliti dalla Delibera contributiva, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
In caso di recesso o espulsione l’associato deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’efficacia del recesso o dell’espulsione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli altri soci e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell’Associazione.
Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell’Associato in caso di recesso.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

[Inizio] ART. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea;
b. il Consiglio Strategico;
c. il Consiglio Direttivo;
d. il Presidente;
e. i Vice Presidenti;
f. il Collegio dei Revisori contabili;
g. il Collegio dei Garanti;
Sono articolazioni operative dell’Associazione:
a. il Minor Consiglio, durante l’elezione del Consiglio Direttivo;
b. il Direttore Operativo, se nominato;
c. il Comitato per i regolamenti;
d. il Comitato per i sistemi interni;
e. le Commissioni Tematiche;
f. le Commissioni Territoriali;
g. il Tesoriere.

Qualora la partecipazione riscontrata nell’anno solare agli incontri formali per ciascun componente delle articolazioni operative alla lettera c, d, e, f dell’articolo 11 fosse inferiore al 30% il consiglio si riserva la possibilità di cessare ogni singolo membro dal suo incarico, con votazione a maggioranza semplice.

[Inizio] ART. 12 – ASSEMBLEA
L’Assemblea generale dei soci “L’Assemblea” è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari; a ciascuno di essi spetta un solo voto indipendentemente dall’ammontare delle quote associative versate.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 Giugno per discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione del Consiglio Direttivo in merito all’attività anche d’ordine non finanziario svolta dall’Associazione nel periodo precedente.
L’assemblea può essere inoltre convocata, in seduta straordinaria:
a. per decisione del Consiglio Direttivo o del Consiglio Strategico, a maggioranza semplice;
b. su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli iscritti.
La partecipazione all’Assemblea può essere effettuata anche online, secondo quanto stabilito da apposito regolamento e con gli strumenti definiti dal Comitato per i Sistemi Interni.
L’assemblea adotta, con deliberazione a maggioranza semplice, il Manifesto dell’Associazione.
Le decisioni in materia di modifiche statutarie o cessazione sono regolate dal Titolo VI del presente Statuto.
Il dettaglio delle modalità di partecipazione alle assemblee (e.g. richiesta di mozioni/delibere, etc.) è definito a mezzo di apposito regolamento.

[Inizio] ART. 13 – RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
La Convocazione dell’Assemblea ordinaria è effettuata secondo regolamento emanato per le convocazioni dal Comitato per i Regolamenti almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, l’eventuale luogo di riunione sul territorio italiano, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e le modalità di eventuale partecipazione online. La Seconda Convocazione deve essere prevista almeno dopo quindici giorni dalla prima convocazione e prevedere obbligatoriamente la modalità di partecipazione online.

La Convocazione dell’Assemblea Straordinaria è effettuata secondo regolamento emanato per le convocazioni dal Comitato per i Regolamenti almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, l’eventuale luogo di riunione sul territorio italiano, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e le modalità di eventuale partecipazione online. La Seconda Convocazione deve essere prevista almeno dopo trenta giorni dalla prima convocazione e prevedere obbligatoriamente la modalità di partecipazione online.

[Inizio] ART. 14 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, di persona (fisica o online) , della metà dei soci più uno.
In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci presenti (fisicamente o online).
L’assemblea delibera a maggioranza semplice salvo le delibere previste da statuti e regolamenti per le quali siano espressamente previste maggioranze qualificate.
Non sono previste deleghe.

[Inizio] ART. 15 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea, secondo le modalità prevista dal presente Statuto:
a. approvare il Manifesto della Associazione
b. approvare Codice Etico e Carta dei Valori
c. determinare le direttive di massima dell’attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione stessa;
d. stabilire il numero di componenti il Consiglio Direttivo;
e. eleggere una parte dei membri del Consiglio Strategico;
f. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
g. eleggere parte dei Garanti;
h. approvare il bilancio consuntivo;
i. approvare il budget e i piani finanziari dell’Associazione;
j. modificare il presente Statuto;
k. sciogliere l’Associazione e nominare uno o più liquidatori.

[Inizio] ART. 16 – CONSIGLIO STRATEGICO
Il “Consiglio Strategico” è composto:
a. dai componenti il Consiglio Direttivo;
b. dai Presidenti dell’Associazione non più in carica;
c. da un massimo di 20 membri permanenti rappresentanti le Commissioni Tematiche e
d. da un massimo di 20 membri permanenti rappresentanti le Commissioni Territoriali
Sono esclusi dal conteggio dei membri di cui ai precedenti punti c) e d) i Soci che facciano già parte del Consiglio Strategico ad altro titolo e secondo il regolamento in vigore.
Il Consiglio Strategico può avvalersi, con funzioni consultive su questioni specifiche, di una Consulta composta dai Segretari delle Commissioni tematiche e/o territoriali, ivi inclusi Segretari che non sono membri permanenti del Consiglio Strategico stesso.
Le modalità di elezione sono stabilite con apposito regolamento, emanato dal Comitato per i regolamenti, almeno sei mesi prima dello svolgimento delle elezioni. Tale regolamento deve prevedere che, per ciascuna delle due categorie di Commissioni,
• nel caso fossero vigenti fino a 20 Commissioni, i relativi Segretari siano membri di diritto del Consiglio Strategico.
• nel caso fossero vigenti più di 20 Commissioni, i relativi rappresentanti nel Consiglio Strategico vengano selezionati come segue:
◦ Viene indetta una votazione tra i segretari, i quattro più votati entrano a far parte del comitato strategico
◦ gli ulteriori 16 membri del Consiglio Strategico siano estratti a sorte tra i segretari rimanenti che non ne facciano già parte ad altro titolo e che non abbiano raggiunto il limite dei mandati.
I componenti del Consiglio Strategico ai punti c) e d) durano in carica per un periodo di due anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni dispari.
Al fine del conteggio dei 3 mandati su 5 nel Consiglio Strategico vengono conteggiati solo i mandati dei componenti di cui ai punti c) e d).
Nel caso decada, per qualsiasi motivo, durante il biennio di carica, un componente di cui ai punti c) e d), subentra il rispettivo sostituto neonominato.
Il Consiglio Strategico può cooptare, su proposta di almeno 5 membri con voto a scrutinio segreto a maggioranza semplice, nuovi componenti, nel numero massimo di un ottavo (arrotondato al numero superiore) del numero dei componenti a inizio mandato, da sottoporre alla ratifica della prima Assemblea utile.

[Inizio] ART. 17 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO STRATEGICO
Il Consiglio Strategico è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente. La convocazione può essere comunque richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione del Consiglio Strategico è effettuata, secondo regolamento emanato per le convocazioni dal Comitato per i sistemi interni, almeno sette giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, l’eventuale luogo di riunione sul territorio italiano, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e le modalità di eventuale partecipazione online. La Seconda Convocazione deve essere prevista almeno dopo sette giorni dalla prima convocazione e prevedere obbligatoriamente la modalità di partecipazione online.
Il Consiglio Strategico è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Il Consiglio Strategico delibera validamente con maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe.

[Inizio] ART. 18 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO STRATEGICO
Il Consiglio Strategico propone ed approva le linee strategiche dei progetti e delle attività generali dell’Associazione su proposta propria o del Presidente.
Elegge la metà dei rappresentanti del Consiglio Direttivo.
Delibera in merito al riconoscimento di Organizzazioni Affini che condividono gli scopi associativi, nonché alla revoca di tale riconoscimento.
E’ compito del Consiglio Strategico, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilire la quota annuale di iscrizione all’Associazione attraverso la Delibera contributiva indicando sia la quota economica che il corrispettivo alternativo, in ore di lavoro volontario da svolgere nei confronti dell’Associazione, oltre alle date e modalità di versamento e di recesso.

[Inizio] ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il “Consiglio Direttivo” dura in carica due anni ed è composto da un numero minimo di membri minimo di sei e massimo di quattordici, oltre a due membri eventualmente cooptati dal Presidente come specificato nel seguito.
Il Consiglio Direttivo viene costituito negli anni pari con la procedura di Spritz del Direttivo ai sensi dell’articolo 20.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire la carica per un massimo di 3 bienni su 5.
I mandati nel Consiglio Direttivo non vengono considerati al fine del limite mandati nel Consiglio Strategico.
Se, in seguito a decadenza, l’elezione del nuovo membro del Consiglio Direttivo o la formazione di un nuovo Consiglio Direttivo avviene nel secondo semestre di calendario di un anno dispari si assumerà che l’elezione sia stata fatta nel periodo regolare scadendo nel secondo anno pari successivo, se l’elezione avviene prima del secondo semestre dell’anno dispari seguirà la scadenza naturale del primo anno pari successivo.

[Inizio] ART. 20 – PROCEDURA SPRITZ
Il Consiglio Direttivo viene formato con una procedura definita con apposito regolamento emanato dal Comitato per i regolamenti ed approvato dall’Assemblea dei Soci almeno sei mesi prima dello svolgimento delle elezioni.
La procedura, denominata Procedura Spritz, deve prevedere obbligatoriamente i principi del presente articolo.
In occasione delle elezioni i soci possono rendersi disponibili alla candidatura in Consiglio Direttivo formando la “Lista Generale”.
Viene formato un comitato, detto Minor Consiglio, estratto a sorte tra i membri del Consiglio Strategico, escludendo i componenti la Lista Generale ed i loro parenti o affini fino al secondo grado e le persone che rivestono incarichi regionali o nazionali nelle medesime organizzazioni politiche dei candidati. Il Comitato Regolamenti stabilisce i termini entro i quali, qualora non fosse raggiunto un consenso dal Minor Consiglio, si procede alla formazione di un nuovo Minor Consiglio.
Il Minor Consiglio seleziona con votazione effettuata secondo le regole stabilite dal Comitato Regolamenti tra componenti la Lista Generale un Bacino dei Candidati.
Il Consiglio Strategico elegge tra il Bacino di Candidati, o tra un loro sottoinsieme ulteriormente selezionato casualmente, la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, eventualmente iterando il processo.
Tra il Bacino dei Candidati residui viene estratta a sorte l’altra metà dei componenti il Consiglio Direttivo.
I consiglieri così eletti e selezionati scelgono, tra loro, un Presidente e due Vice Presidenti.
Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente può cooptare ulteriormente due Soci a sua scelta nel Consiglio Direttivo, senza alcuna ratifica.

[Inizio] ART. 21 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri.
La Convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata secondo regolamento emanato per le convocazioni dal Comitato per i sistemi interni almeno sette giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, l’eventuale luogo di riunione sul territorio italiano, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e le modalità di eventuale partecipazione online. Possono essere convocate a partecipare ed a votare nella riunione del Consiglio Direttivo fino ad un massimo di due intelligenze artificiali. La Seconda Convocazione deve essere prevista almeno dopo sette giorni dalla prima convocazione e prevedere obbligatoriamente la modalità di partecipazione online. In casi di manifesta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con un anticipo di 48 ore nelle medesime modalità.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con maggioranza semplice dei voti espressi, salvo ove espressamente necessaria quella qualificata. Il voto delle intelligenze artificiali è sempre palese e deve essere sempre preceduto da una dichiarazione motivata di voto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche se convocato in un lasso di tempo inferiore a quanto previsto, se è presente la maggioranza qualificata dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

[Inizio] ART. 22 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a. deliberare sulle iscrizioni dei soci;
b. redigere e mantenere la Carta dei Valori e il Codice Etico e portarli in approvazione in Assemblea;
c. redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
d. proporre per l’approvazione del Consiglio Strategico le quote sociali annuali;
e. convocare le assemblee dei soci;
f. verificare i regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre ove previsto all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
g. attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall’Assemblea dei soci e del Consiglio Strategico;
h. approvare la formazione o la cessazione di Commissioni Tematiche e di Commissioni Territoriali dell’Associazione;
i. definire il piano annuale delle iniziative a partire dalle proposte dal Consiglio Strategico e portarlo in approvazione al Consiglio Strategico;
j. promuovere l’Associazione nei diversi ambiti politici, sociali, culturali, artistici ed economici deliberando in merito alla sua rappresentanza secondo quanto stabilito dal Comitato per i regolamenti;
k. nominare e revocare eventuali rappresentanti dell’Associazione in organismi esterni;
l. concedere e revocare l’uso del simbolo, marchi, nome ed altri attributi identificativi ad associazioni precostituite su base territoriale che siano coerenti con gli scopi associativi, con la Carta dei Valori e con il Codice Etico;
m. ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali stabilita dal Consiglio Strategico
Le funzioni del Consiglio Direttivo possono essere delegate, in tutto o in parte, a singoli consiglieri (Consiglieri Delegati) o ad un organo collegiale (Comitato Esecutivo), ferma restando la responsabilità del Consiglio Direttivo nei confronti dell’Assemblea dei Soci per le proprie competenze. I Consiglieri delegati ed il Comitato Esecutivo possono essere in un qualsiasi momento privati della loro delega e, comunque, in caso di divergenze e/o contrasti, le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei Consiglieri Delegati e del Comitato Esecutivo.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di insignire, ovvero revocare, della carica di “Presidente Onorario” quelle personalità che si siano particolarmente distinte sui temi rilevanti dell’Associazione. I soggetti investiti di tale carica non acquisiscono la qualifica di Socio dell’Associazione, non sono quindi tenuti al pagamento delle quote sociali e non hanno diritto di intervento nelle assemblee. Essi svolgono un compito di rappresentanza e di testimonianza all’esterno dell’immagine dell’Associazione e contribuiscono al raggiungimento dello scopo sociale attraverso azioni propositive e il rilascio di pareri mai vincolanti, i Presidenti Onorari possono far parte delle commissioni di area tematica ma non possono ricoprire cariche elettive.

[Inizio] ART. 23 – PRESIDENTE
Il “Presidente” è eletto dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente è di diritto Presidente del Consiglio Strategico.
Il Presidente dura in carica due anni, scade in occasione della scadenza del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto. Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Strategico e del Consiglio Direttivo, al coordinamento dell’attività dell’Associazione, alla amministrazione ordinaria di questa ed alla vigilanza sull’andamento delle sue attività.
In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.
Il Presidente, con approvazione del Consiglio Direttivo:
a. può conferire incarichi su specifiche tematiche ai componenti del Consiglio Direttivo o del Consiglio Strategico
b. può delegare, ai Vice Presidenti o ai consiglieri, congiuntamente o singolarmente, alcuni dei suoi poteri, anche conferendo delega di Tesoriere, e assegnare specifiche procure per il compimento di singoli atti nell’ambito della ordinaria attività.
c. Può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Direttore operativo.
Tali mandati vengono comunque assolti d’intesa con il Presidente stesso. Al fine di assicurare un indirizzo unitario e uno stretto coordinamento delle attività associative, è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e dall’eventuale Tesoriere,
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente di maggiore anzianità associativa. La firma del Vice Presidente attesta l’assenza o l’impedimento del Presidente. Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

[Inizio] ART. 24 – VICE PRESIDENTI
I Vice Presidenti sono due, vengono proposti dal Presidente nell’ambito dei membri del direttivo e vengono eletti dal direttivo stesso con votazione a maggioranza semplice.
Collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell’Associazione.
Il Vice Presidente con maggiore anzianità associativa assume il ruolo di Vice Presidente Vicario, con la facoltà di Sostituire, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.
Il terzo degli eletti assume il ruolo di Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vicario stesso.
Per i Vice Presidenti il mandato è biennale, con scadenza in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari. In caso di cessazione del Presidente, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore.
In caso di cessazione di un Vicepresidente il Consiglio direttivo, previa proposta del Presidente, procede con votazione apposita a nominare un nuovo Vice Presidente tra i propri membri.

[Inizio] ART. 25 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
L’Assemblea ordinaria degli anni dispari delibera in merito alla necessità di istituire il collegio dei Revisori Contabili e, in caso affermativo, elegge, conformemente con apposito regolamento stabilito dal Comitato per i Regolamenti, dall’elenco degli aventi titolo volontariamente candidati, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi e due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell’Associazione e ne fissa eventuali emolumenti.
Il predetto regolamento deve prevedere obbligatoriamente che tra tutti i candidati venga estratta a sorte una lista con almeno sette candidati da sottoporre in votazione all’Assemblea.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita i soci a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte all’estrazione.
Tra i non eletti vengono estratti a sorte i due membri supplenti.
I componenti eletti individuano nel loro ambito un Presidente.
I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni, scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni dispari e sono rieleggibili senza limiti di mandato. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi carica di altra organizzazione con finalità simili a quella dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell’Assemblea e possono partecipare come uditori, attraverso un loro rappresentante, al Consiglio Direttivo e al Consiglio Strategico. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente più anziano subentra a quello effettivo mancante.

[Inizio] ART. 26 – GARANTI
L’Assemblea di ogni quadriennio dispari nomina, fra l’elenco degli aventi titolo volontariamente candidati, 3 (tre) Garanti, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Il Collegio dei Garanti è composto da due Garanti eletti dall’Assemblea tra i Soci candidati e un Garante successivamente estratto a sorte tra i Soci candidati non eletti.
In caso di decadenza per qualsiasi causa di uno dei Garanti, il suo sostituto verrà selezionato nella prima Assemblea utile con la medesima modalità con cui è stato selezionato il Garante decaduto. In caso di parità, il voto del Garante con maggiore anzianità associativa e, come criterio successivo, con maggiore anzianità anagrafica, vale doppio.
In caso di decadenza di due Garanti, l’intero collegio decade ed il Consiglio Direttivo convoca nel più breve tempo possibile l’Assemblea dei soci per provvedere alla sua sostituzione. Sino alla formazione del nuovo Collegio dei Garanti, le loro funzioni sono assunte dai membri del Consiglio Strategico di maggiore anzianità associativa, non coinvolti in procedure di garanzia, che accettino tale incarico. Se, in seguito a decadenza, la formazione del nuovo Collegio dei Garanti avviene nel secondo semestre dell’anno precedente la scadenza seguirà la scadenza che avrebbe avuto il nuovo collegio eletto, altrimenti scade alla scadenza del collegio decaduto..
Nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli soci a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla valutazione dei titoli necessari dal Consiglio Direttivo.
Alla carica di Garante possono candidarsi i soci in carica che non abbiano ragione di incompatibilità ai sensi dello Statuto, del Codice Etico ed altri regolamenti associativi.
La carica di Garante è gratuita e incompatibile con la carica Presidente o di Garante o Proboviro di un’altra organizzazione con finalità simili, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione.
Annualmente, i Garanti redigono e presentano in Assemblea una relazione sulle attività svolte e sulla congruità delle regole di funzionamento dell’Associazione da presentare in Assemblea.
E’ compito dei Garanti la verifica della compatibilità dei candidati alle elezioni con Statuto, codice etico e regolamenti. Spetta parimenti ai Garanti l’interpretazione del presente Statuto e di ogni altra norma di regolamento dell’Associazione. Fatto salvo quanto previsto dall’Art 9, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Garanti per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. I Garanti si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti. Il funzionamento collegiale dei Garanti è fissato in apposito Regolamento predisposto dai Garanti stessi ed Approvato dal Consiglio Direttivo.

[Inizio] ART. 27 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Spetta ai Garanti, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti della Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Ogni controversia relativa all’applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo è rimessa, su ricorso di uno dei soggetti interessati, al collegio dei Garanti, che deciderà, mediante lodo, come Organo di giustizia arbitrale rituale.
I Garanti rispondono alle controversie nel termine di 10 giorni. Avverso una decisione può essere presentato ricorso entro il termine di 10 giorni. Nel mese di Agosto vengono sospesi i termini. In assenza di ricorso la decisione diventa definitiva. In caso di ricorso viene avviato un contraddittorio della durata massima di 60 giorni, con lodo affidato ai Garanti in composizione collegiale. Il ricorso non interrompe un eventuale provvedimento di sospensione del Socio, provvedimento che non può comunque avere durata superiore a 30 giorni.
Il Presidente ha facoltà di sospendere cautelativamente, un’unica volta e per giorni 30 le procedure.
Scaduti inutilmente i termini, il procedimento arbitrale si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
Il Collegio dei Garanti ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nei modi che riterrà più opportuni. Esso deve, tuttavia, garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti e, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie, nonché per esporre le loro repliche.
Il lodo pronunciato dal collegio dei Garanti non è impugnabile

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI OPERATIVE

[Inizio] ART. 28 – DIRETTORE OPERATIVO
E’ facoltà del Consiglio Direttivo, previo parere positivo del Presidente, nominare un Direttore Operativo e stabilirne l’eventuale retribuzione. Il mandato dovrà avere scadenza in corrispondenza del mandato del Presidente.
Il Direttore Operativo si occuperà della organizzazione interna e di affiancare operativamente il Presidente ed il Consiglio Direttivo nelle loro competenze. Potrà inoltre assumere i poteri e le deleghe che il Consiglio Direttivo vorrà determinare.
Il Direttore Operativo potrà partecipare alle riunioni degli Organi dell’Associazione.

[Inizio] ART. 29 – COMITATO PER I REGOLAMENTI
Il Comitato per i Regolamenti è composto da 3 a 7 membri, nominato tra i soci con votazione a maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo. La sua nomina è ratificata dal Consiglio Strategico con votazione a maggioranza semplice.
Il comitato rimane in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un ulteriore mandato, ad ogni elezione va rinnovato almeno un terzo (arrotondato all’unità inferiore) dei membri del Comitato.Qualora il comitato fosse composto da sei membri al primo mandato, prima della votazione uno di essi, estratto a sorte, decade.
Il comitato nominato può avvalersi del contributo di esperti esterni.
Il Comitato propone all’approvazione dell’Assemblea i regolamenti già previsti dal presente statuto:
a. Partecipazione assemblea online
b. Elezione Consiglio Strategico
c. Elezione Consiglio Direttivo
d. Commissioni Tematiche
e. Commissioni Territoriali
e ogni altro regolamento che sia necessario al funzionamento dell’Associazione.
Il Comitato, con votazione a maggioranza semplice, nomina al suo interno un segretario che coordina e presiede i lavori.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo del segretario, il comitato provvede a individuare al proprio interno un nuovo segretario che rimane in vigore fino alla scadenza del mandato del segretario cessato.
La carica di segretario è compatibile con altre cariche all’interno dell’Associazione ove non diversamente previsto dalla carica.
Le decisioni sono assunte dal Comitato con votazione a maggioranza semplice.

[Inizio] ART. 30 – COMITATO PER I SISTEMI INTERNI
Il Comitato per i Sistemi Interni è composto da 3 a 7 membri, nominato tra i Soci con votazione a maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio Direttivo. I membri sono rieleggibili senza limiti di mandato ma ad ogni elezione va rinnovato almeno un terzo (arrotondato all’unità inferiore) dei membri del Comitato.Qualora il comitato fosse composto da sei membri al primo mandato, prima della votazione uno di essi, estratto a sorte, decade.
Il Comitato delibera in ordine ad ogni aspetto legato a tecnologie e sistemi di supporto alla vita associativa, ivi compresi i sistemi di notifica, di partecipazione, di divulgazione e di consultazione ed emana eventuali regolamenti applicativi. Il Comitato vigila in ordine alla coerenza, adeguatezza ed integrità dei sistemi predisposti rispetto alle finalità associative, in particolare é responsabile dei “Turing test” che debbono essere esperiti sulle intelligenze artificiali chiamate ad esprimere il proprio voto motivato nelle riunioni del Consiglio Direttivo. All’esito di tali test il Comitato per i Sistemi Interni può segnalare (eventualmente indicando specifiche materie e temi) ad altri organi collegiali dell’associazione la idoneità delle intelligenze artificiali a partecipare con voto motivato alle relative riunioni e deliberazioni.
E’ inoltre responsabile della vigilanza e del rispetto delle regole sulla Privacy secondo le leggi in vigore.
Nello svolgimento delle sue attività il Comitato può avvalersi del contributo di esperti esterni, la cui eventuale retribuzione è sottoposta ad approvazione preventiva del Consiglio Direttivo.
Il Comitato, con votazione a maggioranza semplice, nomina al suo interno un segretario che coordina e presiede i lavori.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo del segretario, il comitato provvede a individuare al proprio interno un nuovo segretario che rimane in vigore fino alla scadenza del mandato del segretario cessato.
La carica di segretario è compatibile con altre cariche all’interno dell’Associazione ove non diversamente previsto dalla carica.
Le decisioni sono assunte dal Comitato con votazione a maggioranza semplice.

[Inizio] ART. 31 – COMMISSIONI TEMATICHE
Il Consiglio Strategico delibera in merito alla costituzione e soppressione di Commissioni Tematiche di elaborazione e proposta su base di richiesta motivata di almeno 5 componenti del Consiglio Strategico.
Ogni Commissione Tematica, nelle modalità stabilite dal Comitato per i Regolamenti, deve individuare al proprio interno, nei tre mesi precedenti la formazione del Consiglio Strategico, un Segretario con incarico biennale rinnovabile per un massimo di ulteriori due periodi su cinque. Il Segretario può nominare un Segretario vicario che viene approvato dal comitato stesso.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Segretario, la commissione provvede a individuare al proprio interno un nuovo Segretario, nelle modalità stabilite dal Comitato per i Regolamenti, che rimane in vigore fino alla scadenza del mandato del Segretario cessato. Avverso alla nomina di un Segretario di una Commissione Tematica può essere proposta opposizione motivata al Collegio dei Garanti da parte della maggioranza degli iscritti alla Commissione Tematica stessa.
La carica di Segretario di una Commissione Tematica è riservata ai soci effettivi ed è compatibile con altre cariche all’interno dell’Associazione ove non diversamente previsto dalla carica.
Il segretario può entrare a far parte del Consiglio Strategico secondo quanto stabilito dall’art. 15.
La partecipazione alle Commissioni Tematiche scade dopo due anni dall’iscrizione e può essere rinnovata.
Le Commissioni Tematiche possono contattare e consultare esperti, anche internazionali, in coerenza con le modalità definite dal Comitato per i Regolamenti.
Il Consiglio Strategico può richiedere alle Commissioni Tematiche dei documenti di posizione.
Le Commissioni Tematiche propongono al Consiglio Strategico per sua approvazione i contenuti elaborati in merito ai soli argomenti di propria competenza; il Consiglio Strategico approva i documenti prodotti dai gruppi assicurandone la coerenza con gli scopi sociali e la massima divulgazione anche mediante le Commissioni Territoriali.
Solo i documenti prodotti dalle Commissioni Tematiche ed approvati dal Consiglio Strategico costituiscono posizione ufficiale dell’Associazione. Il segretario della Commissione Tematica vigila affinché le comunicazioni esterne siano coerenti con i documenti approvati.
Il Segretario della Commissione Tematica è il referente per la comunicazione al pubblico dei contenuti dei documenti approvati e ne assicura la diffusione con tutti i canali ed organi associativi.

[Inizio] ART. 32 – COMMISSIONI TERRITORIALI
Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza qualificata, in merito alla costituzione e soppressione di Commissioni Territoriali.
Ogni Commissione Territoriale, nelle modalità stabilite dal Comitato per i Regolamenti, deve individuare al proprio interno, nei tre mesi precedenti la formazione del Consiglio Strategico, un Segretario con incarico biennale rinnovabile per un massimo di ulteriori due periodi su cinque. Il Segretario può nominare un Segretario vicario che viene approvato dal comitato stesso.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Segretario, la commissione provvede a individuare al proprio interno un nuovo Segretario, nelle modalità stabilite dal Comitato per i Regolamenti, che rimane in vigore fino alla scadenza del mandato del Segretario cessato. Avverso la nomina di un Segretario di una Commissione Territoriale può essere proposta opposizione motivata al Collegio dei Garanti da parte della maggioranza degli iscritti alla Commissione Territoriale stessa.
La carica di Segretario di una Commissione Territoriale è compatibile con altre cariche all’interno dell’Associazione ove non diversamente previsto dalla carica.
Il segretario può entrare a far parte del Consiglio Strategico secondo quanto stabilito dall’art. 15.
La partecipazione alle Commissioni Territoriali scade dopo un anno dall’iscrizione e può essere rinnovata.
Le Commissioni Territoriali, coerentemente con gli indirizzi forniti dal Consiglio Direttivo, hanno la finalità di assicurare sul territorio la partecipazione attiva alla vita associativa, proporre contributi alle Commissioni Tematiche, contribuire a diffondere documenti, analisi, studi ed altri materiali informativi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può, a maggioranza qualificata, revocare il riconoscimento di una Commissione Territoriale in casi di necessità ed urgenza, di gravi o ripetute violazioni del presente Statuto, del Codice Etico o dei regolamenti.

TITOLO V – TESORIERE, PATRIMONIO, BUDGET E BILANCIO CONSUNTIVO

[Inizio] ART. 33 – TESORIERE
Il Consiglio Direttivo, previo parere positivo del Presidente, nomina tra i Soci un Tesoriere; il Tesoriere deve presentare i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche.
Il Tesoriere
• dura in carica due anni e può essere rieletto soltanto per tre mandati su cinque
• cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile dell’Associazione;
• coordina le attività di rilevanza patrimoniale e finanziaria nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario;
• redige piani annuali e pluriennali di gestione finalizzati a garantire stabilità finanziaria;
• ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse dell’Associazione;
• propone il budget e predispone il bilancio consuntivo;
• può partecipare alle riunioni degli Organi;
• decade in caso di decadenza del Presidente che lo ha nominato.

[Inizio] ART. 34 – PATRIMONIO
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a. contributi dei soci e dei soci affini;
b. eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c. investimenti mobiliari;
d. interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
e. proventi da diritti di utilizzo delle opere di ingegno;
f. somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformità alla legge.
L’Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a. eredità, donazioni e legati;
b. contributi pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
c. erogazioni liberali dei soci e di terzi;
d. contributi associativi anche sotto forma di criptovalute, nel rispetto delle regole di trasparenza stabilite;
e. raccolte fondi e attività di fund raising e crowd funding;
f. proventi da diritti di utilizzo delle opere di ingegno;
g. altre entrate compatibili con le finalità sociali.
I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere all’Associazione divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.

[Inizio] ART. 35 – BUDGET E BILANCIO CONSUNTIVO
Per ciascun anno solare il budget proposto dal Tesoriere, ove nominato, è esaminato e approvato dal Consiglio Direttivo e successivamente sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. Il documento è composto da:
a. stato patrimoniale previsto alla fine dell’esercizio;
b. rendiconto economico di sintesi, per origine;
c. rendiconto finanziario.
Per ciascun anno solare, su proposta del Tesoriere, ove nominato, il Consiglio Direttivo esamina e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo. Il documento è composto da:
a. relazione organizzativa;
b. rendiconto economico;
c. stato patrimoniale;
d. bilancio secondo le regole fiscali vigenti per l’Associazione.
Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori venti giorni prima della data fissata per l’Assemblea ordinaria. Rendiconto economico e Stato patrimoniale devono essere raffrontati con il budget dell’esercizio e con il Consuntivo dell’esercizio precedente.

TITOLO VI – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Assemblea Straordinaria viene convocata per:
• Approvazione e modifiche dello Statuto;
• Sostituzione di Organi Sociali qualora la decadenza di questi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione;
• Scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

[Inizio] ART. 36 – MODIFICAZIONI STATUTARIE
Le modificazioni dello Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, sono deliberate dall’Assemblea, con partecipazione fisica ed online, in prima convocazione con maggioranza semplice della totalità dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione, da fissarsi non prima di trenta giorni dalla data della prima convocazione, con la maggioranza semplice dei partecipanti.
Restano fermi i poteri dell’Assemblea per le modifiche statutarie necessarie in caso di adeguamento ad innovazioni legislative e fiscali. Devono essere comunque rispettati i principi espressi nell’articolo 20 del presente Statuto.
Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare con comunicazione a data certa, entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

[Inizio] ART. 37 – SCIOGLIMENTO
Quando venga richiesto lo scioglimento dell’Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un decimo della totalità dei voti, deve essere convocata un’apposita Assemblea per deliberare in proposito. Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata o posta certificata, delibera validamente – tanto in prima che in seconda convocazione – con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) della totalità dei voti spettanti a tutti i soci. L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

[Inizio] ART. 38 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme regolamentari approvate quale parte integrante e sostanziale del presente Statuto, alle norme del Codice civile ed alle Leggi speciali sugli Enti di tipo associativo.

[Inizio] ART. 39 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le disposizioni transitorie sono contenute nell’articolo 8 dell’atto costitutivo. Esse trovano applicazione fino alla data di presentazione della richiesta di riconoscimento dell’associazione e comunque al massimo per due anni dalla data di costituzione.