La decisione di oggi della Corte costituzionale tedesca riguarda un ricorso che è stato introdotto tempo fa, prima dello scoppio della crisi della Covid-19. La Corte specifica quindi che la sua sentenza non riguarda le misure prese dalle istituzioni europee e dalla BCE per lottare contro la recessione in corso.
La Corte costituzionale tedesca solleva una questione fondamentale che tocca la base della costruzione europea. La Corte ricorda che non è ammissibile che ogni stato interpreti il diritto europeo secondi i pareri dei propri tribunali perché questo condurrebbe ad un’applicazione di questo diritto che ne negherebbe l’efficacia. Ma al tempo stesso afferma che la sorveglianza del fatto che l’Unione europea agisca nei limiti delle competenze che le sono state attribuite non può essere lasciata agli organi dell’Unione stessa. Questo equivarrebbe a permettere agli organi comunitari di cambiare autonomamente i Trattati.
La Corte costituzionale tedesca esprime anche delle critiche al giudizio della Corte di Giustizia europea che ha confermato la validità del Quantitative Easing (11 dicembre 2018). Considera che la Corte di giustizia europea non avrebbe dovuto escludere dal suo giudizio le questione delle conseguenze macroeconomiche di questo programma per valutarne la proporzionalità rispetto agli obiettivi.
La Corte critica il fatto che la BCE non abbia spiegato la proporzionalità delle decisioni del gennaio e novembre 2019 di reinvestire il ricavato dei titoli in scadenza in altri titoli di stato come parte del programma PSPP (Public Sector Purchase Programme). Ma La Corte ricorda anche che, nel suo insieme, il programma di acquisti di titoli di stato non sembra aggirare il divieto di finanziamento monetario dei debiti pubblici, visti i vari limiti che la BCE ha fissato per questo programma.
Stabilisce quindi che il governo e il parlamento tedesco devono richiedere alla BCE di provare in maniera convincente, entro tre mesi, la proporzionalità degli acquisti di titoli di stato finora decisi rispetto agli obiettivi di politica monetaria indicati quando il programma di acquisto di titoli di stato è stato lanciato. Questo riguarda soprattutto il programma di re-investimento nei titoli di stato deciso nel gennaio 2019 e la sua ripresa nel novembre dello stesso anno. In assenza di una tale spiegazione, la Bundesbank non potrebbe più eseguire le istruzioni della BCE su questo programma e dovrebbe impegnarsi ad ottenere una riduzione della consistenza degli acquisti effettuati.
La posizione della Corte costituzionale tedesca si basa sul testo dei Trattati europei : articolo 5 TUE, proporzionalità, e articolo 123 TFUE, proibizione del finanziamento monetario della pubblica amministrazione.
Immediatamente la sentenza non dovrebbe avere molte conseguenze. La BCE potrebbe, per esempio, decidere di ridurre il programma di reinvestimento in titoli di stato, ma decidere che lotta contro la recessione in corso richiede interventi ancora più forti di quelli annunciati finora. Ma penso anche che la BCE non dovrebbe avere grosse difficoltà a dimostrare la proporzionalità dei suoi interventi e a spiegare in che maniera abbiano contribuito a raggiungere gli obiettivi di politica monetaria. La Corte non ha espresso dubbi su questa “proporzionalità”, ha fatto osservare che questa non è stata esaminata.
Ma la sentenza della Corte ci ricorda quello che già sapevamo. La BCE ha fatto miracoli per estendere il suo campo di azione nei limiti giuridici attuali. Di fatto, oggi la BCE non si comporta in maniera qualitativamente diversa da come si comportano tutte le altre banche centrali. Ma ci sono dei limiti giuridici a quello che potrà continuare a fare. Esistono dei limiti alla capacità di interpretare in maniera creativa le disposizioni in vigore. Prima o poi (speriamo dopo la fine della fase di emergenza) bisognerà affrontare onestamente il problema.
(articolo di Fabio Colasanti)
Immagine in Evidenza: Fotograf: Jochen Zick, action press (https://www.flickr.com/photos/bankenverband/16970236760)



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