STATUTO ASSOCIAZIONE COPERNICANI – ETS
ART. 1 COSTITUZIONE e SEDE
È costituita un’Associazione denominata: “COPERNICANI – ETS”.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico degli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, non ha finalità lucrative soggettive e non può distribuire utili ne avanzi di gestione, neppure in caso di scioglimento.
L’Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione “Ente del terzo settore” o l’acronimo “ETS” a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.
Essa è costituita con durata illimitata per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come declinate dall’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.
Lo statuto è basato sulla democraticità e sulla trasparenza. L’Associazione ha sede in Milano.
Il trasferimento della sede dell’associazione in altro indirizzo nell’ambito del Comune di Milano non comporterà la necessità di modificare il presente statuto, salva l’effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.
L’Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all’estero.
ART. 2 SCOPI E ATTIVITÀ
L’associazione si propone di promuovere la cultura e l’educazione nel settore dell’innovazione promuovendo politiche consapevoli rivolte al futuro.
Per la realizzazione di tali scopi l’associazione potrà realizzare o sostenere interventi nelle seguenti aree di attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.Lgs. 117/17 (che si riportano utilizzando le lettere con cui sono citate nel medesimo articolo):
- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (lettera w).
In concreto, l’Associazione intende svolgere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti attività all’interno delle aree di interesse generale sopra citate
Promuovere la cultura, l’interesse e l’educazione nel settore dell’innovazione, promuovendo politiche consapevoli, rivolte al futuro, che:
- pongano in primo piano conoscenza e innovazione, competenza e merito per favorire la generazione di un benessere diffuso e lo sviluppo sostenibile di imprese e lavoro;
- assicurino un welfare sostenibile basato su parità di genere ed un patto tra generazioni che dia ai giovani opportunità e realizzazione;
- attribuiscano un ruolo centrale alla ricerca ed alla formazione permanente negli anni per cogliere le possibilità offerte da un mondo in evoluzione;
- considerino leve di sviluppo l’ambiente e il paesaggio, l’arte e la cultura;
- promuovano l’attrattività per capitali, imprese e talenti anche basate su giustizia efficiente e semplificazione amministrativa;
- promuovano un rafforzamento della casa comune europea.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.
In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale. L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell’ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell’articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.
L’associazione potrà svolgere attività, anche a carattere commerciale, per finanziare le proprie attività di interesse generale, e potrà promuovere iniziative presso i terzi per ottenere lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nei limiti ed alle condizioni dettate dall’art. 7 del D. Lgs. N. 117/2017.
In particolare, potranno essere organizzate e promosse attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
ART. 3 SOCI
Sono Associati (o Soci) coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendone gli scopi e le finalità dell’organizzazione, facciano richiesta di aderirvi.
L’Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità e il Consiglio Direttivo decide in via inappellabile sull’ammissione di Associati. Sono Soci Affini coloro che appartengono a Organizzazioni Affini determinate da delibera del Consiglio Direttivo. Hanno i medesimi diritti e doveri dei soci ordinari ma godono del beneficio di una quota di iscrizione agevolata.
Chiunque intenda diventare socio deve:
- presentare domanda scritta su apposito modello da inoltrare al Consiglio Direttivo;
- accettare e condividere quando indicato nel presente Statuto o in eventuali Regolamenti.
Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio. La quota associativa vale per l’anno solare in cui è versata.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri.
Le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. In particolare, tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, è rispettato il principio delle pari opportunità tra uomo e donna e vengono tutelati i diritti inviolabili della persona.
Il Consiglio Direttivo, previo idoneo contraddittorio con l’interessato, decide a maggioranza l’esclusione di Associati per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- morosità;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell’Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nei primi due casi (morosità e inadempimento), il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d’ufficio il socio che non ha versato la quota associativa o il contributo/conferimento richiesto entro la scadenza stabilita per il versamento, previo avviso e congruo termine concesso per la regolarizzazione.
Il socio escluso per morosità e inadempimento può comunque ripresentare domanda di
ammissione all’Associazione.
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure pre-fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso – ad esclusione del caso di morosità – l’associato escluso può proporre appello al Collegio dei Garanti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà il Collegio dei Garanti a maggioranza dei suoi componenti; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione del Collegio dei Garanti, ai fini del ricorso, il Socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
Nel caso in cui il socio che perde tale qualifica rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente anche da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.
Art.4 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario e il Tesoriere;
- il Collegio dei Garanti;
- gli Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall’Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria ex lege.
Le cariche sociali sono elettive, con libera eleggibilità.
A tutte le cariche associative possono essere attribuiti compensi, nel rispetto dei limiti di legge.
ART.5 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati, è ordinaria e straordinaria e delibera nei termini di cui all’articolo 21 del Codice Civile. L’Assemblea generale ordinaria viene convocata a termini dell’articolo 20 del Codice Civile almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio salva la possibilità del maggior termine di 180 giorni ove lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all’oggetto dell’Associazione.
All’assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione i documenti di bilancio dell’esercizio sociale.
L’assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- di nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
- ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno;
- su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. L’Assemblea straordinaria delibera a termini dell’articolo 21 del Codice Civile sulle modificazioni dello statuto dell’Associazione nonché sullo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di propria iniziativa ovvero su deliberazione del Consiglio medesimo.
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte con mezzi idonei a garantire l’avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto, almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di urgenza, l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati con ogni mezzo idoneo, anche tramite posta elettronica, almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.
La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno il giorno, e l’ora fissati per l’adunanza.
Il diritto di intervento in Assemblea ed il diritto di voto spettano agli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l’anno in corso.
In deroga all’art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, i soci si considerano aventi diritto di voto dal momento in cui risultino iscritti nel libro degli associati.
Ogni Associato ha diritto ad un voto. È ammesso il voto per delega, conferita solo ad altri associati, è ammessa una sola delega per associato.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Per la modifica degli scopi e lo scioglimento dell’Associazione sono richieste la maggioranza di cui all’articolo 21 del Codice Civile.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altra persona designata dall’assemblea stessa. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.
La partecipazione dei soci alle assemblee in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.
ART. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Associati.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni fino all’approvazione del bilancio relativo alla terza annualità di ciascun mandato. Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea, nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, stabilendone i poteri.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell’ultima votazione assembleare precedente, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea utile convocata.
Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l’assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per sostituire i consiglieri mancanti. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in misura tale che il numero dei consiglieri scenda sotto i tre, i consiglieri restanti devono convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
I consiglieri che per tre volte consecutive e in assenza di giustificati motivi, non partecipano alle sedute di Consiglio, si considerano decaduti.
Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo messaggio elettronico dal Presidente o, in assenza di questo, dal Vice Presidente almeno sei giorni prima del giorno stabilito per la riunione. Può anche essere convocato ad iniziativa di tre dei suoi membri, sempre almeno sei giorni prima del giorno stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Se mancano sia il Presidente che il Vice Presidente, la seduta è presieduta dal membro più giovane.
Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
L’intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al
Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
In particolare, il Consiglio Direttivo:
- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione;
- stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci;
- predispone il bilancio d’esercizio composto dai documenti indicati nell’art.
13 D.lgs. n. 117/2017;
- predispone il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più Regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART.7 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo, gestionale e promozionale dell’Associazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni ivi compreso l’esercizio della rappresentanza legale in caso di sua assenza o impedimento.
In casi particolari il Presidente può delegare parte dei propri poteri, compresa la firma, ad uno o più Consiglieri od al Segretario, ove nominato.
Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
Art. 8 – SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo anche fra non soci.
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta archiviazione dei libri sociali.
Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo anche fra non soci.
Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell’Associazione.
Al Tesoriere spetta (per delega del Consiglio) il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell’Associazione e di sovraintendere a tutta l’attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.
Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell’Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea in sede d’approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.
Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.
ART. 9 – COLLEGIO DEI GARANTI
L’Assemblea di ogni triennio nomina, fra l’elenco degli aventi titolo volontariamente candidati, 3 (tre) Garanti, i quali durano in carica treanni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Il Collegio dei Garanti è composto da tre Garanti nominati dall’Assemblea tra gli Associati candidati. In caso di decadenza di uno dei Garanti, il suo sostituto verrà selezionato nella prima Assemblea utile con la medesima modalità con cui è stato selezionato il Garante decaduto. In caso di decadenza di due Garanti, l’intero collegio decade ed il
Consiglio Direttivo convoca nel più breve tempo possibile l’Assemblea dei soci per provvedere alla sua sostituzione. Nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla valutazione dei titoli necessari dal Consiglio Direttivo. Alla carica di Garante possono candidarsi gli Associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle loro quote associative, che non abbiano ragione di incompatibilità ai sensi dello Statuto, del Codice del terzo settore ed altri regolamenti associativi. La carica di Garante è gratuita e incompatibile con la carica di Presidente, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione.
Annualmente, i Garanti redigono e presentano in Assemblea una relazione sulle attività svolte e sulla congruità delle regole di funzionamento dell’Associazione da presentare in Assemblea. È compito dei Garanti la verifica della compatibilità dei candidati alle elezioni con lo Statuto, e della democraticità dei regolamenti. Spetta parimenti ai Garanti l’interpretazione del presente Statuto e di ogni altra norma di regolamento dell’Associazione. Fatto salvo quanto altrimenti previsto nel presente statuto, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Garanti per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. I Garanti si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti. Il funzionamento collegiale dei Garanti è fissato in apposito Regolamento predisposto dai Garanti stessi ed approvato dal Consiglio Direttivo. In caso di parità, il voto del Garante con maggiore anzianità associativa e, come criterio successivo, con maggiore anzianità anagrafica, vale doppio.
Spetta ai Garanti, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti della Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.
ART. 10 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.
La composizione, le competenze e le funzioni dell’Organo di controllo sono indicate nell’art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.
L’organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.
Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.
In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell’apposito registro è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.
Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.
Il Revisore può assistere alle riunioni dell’assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
ART. 11 – PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’associazione, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:
- il Fondo di Dotazione iniziale;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:
- quote associative;
- i redditi del patrimonio;
- i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di enti privati;
- i contributi di organismi internazionali;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
- manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
- ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.
ART. 12 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre i documenti di bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, corredato dalla Relazione dell’Organo di Controllo e di Revisione (se nominati).
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse previste ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore.
L’Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.
Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.
ART. 13 ATTIVITÀ DEI VOLONTARI E LAVORO NELL’ASSOCIAZIONE
Nell’Associazione possono operare volontari ai sensi dell’art. 17 del Codice del Terzo settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
L’Associazione assicura tutti i volontari che operano nell’ente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I lavoratori dipendenti dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo individuato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. N. 117/2017, anche con riguardo alle differenze retributive.
Art. 14 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
- Il libro degli associati o aderenti;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro verbali dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta scritta al Presidente.
Art. 15 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L’assemblea può deliberare lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilendo i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.
Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 16 CLAUSOLA COMPROMISSORIA, RINVIO E NORME TRANSITORIE E FINALI
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio del Collegio dei Garanti di cui all’articolo 9.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le associazioni.
I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell’ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all’interno dell’Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.