Art.1 (Disciplina della presentazione della Lista generale)
Partecipano all’elezione del Consiglio Direttivo, e possono candidarsi, i Soci regolarmente iscritti alla
data di indizione delle elezioni e privi di provvedimenti sanzionatori definitivi
Entro 15 giorni dalla data fissata per le elezioni, i Soci che intendono candidarsi presentano la propria
candidatura inviando al Collegio dei Garanti un curriculum vitae e le dichiarazioni previste ai sensi
del Codice Etico.
Entro 10 giorni dalla data fissata per le elezioni il Collegio dei Garanti, verificata la eleggibilità dei
candidati, compone la Lista Generale che rende disponibile ai Soci, corredata dai corrispondenti
Curriculum Vitae e dalle dichiarazioni previste ai sensi del Codice Etico.
Gli eventuali ricorsi possono essere presentati entro 5 giorni dalla data fissata per le elezioni ai Garanti
che si esprimeranno entro 3 giorni dalla data delle elezioni.
Art. 2 (Formazione del Minor Consiglio)
Il Minor Consiglio è formato da 10 membri selezionati ad estrazione sul bacino elettorale formato così
come descritto nel seguito.
La base elettorale del Minor Consiglio è composta dai Membri del Direttivo in Carica, Membri di
precedenti Direttivi, Soci a cui sono state conferite deleghe ai sensi dell’art. 6 dello Statuto,
escludendo i componenti la Lista Generale ed i loro parenti o affini fino al secondo grado e le persone
che rivestono incarichi regionali o nazionali nelle medesime organizzazioni politiche dei candidati.
Qualora la base elettorale non fosse sufficiente per la composizione del minor consiglio si procederà
ad integrarla fino a raggiungere il numero di 10 componenti con Soci estratti a sorte tra quelli che si
rendano disponibili allo svolgimento della procedura.
La base elettorale viene composta dal Presidente dell’Associazione entro 10 giorni prima delle elezion
i, raccogliendo eventualmente anche le adesioni dei Soci che si rendono disponibili a partecipare al
processo di rinnovo del Consiglio Direttivo.
- Qualora i candidati siano nella stessa quantità delle persone da eleggere il Minor Consiglio si intende formato dai candidati eleggibili ed il resto della procedura viene ignorata;
- In caso diverso i membri sono estratti a sorte con il sistema del “Sorteggio”.
La procedura è gestita dal Comitato Sistemi e supervisionata dal Collegio dei Garanti.
Il Collegio dei Garanti comunica ai Soci la composizione del Minor Consiglio
Art. 3 (Determinazione del Bacino dei Candidati)
Il Minor Consiglio elegge tra i componenti della Lista Generale il Bacino dei Candidati con il metodo
del Majority Judgment .
Il Bacino dei Candidati sarà formato da un numero di candidati pari a 1,5 volte i componenti il
Consiglio direttivo stabilito dall’Assemblea arrotondato al numero superiore.
Art. 4 (Elezione del Consiglio Direttivo)
I Soci eleggono la metà del Consiglio Direttivo, in numero arrotondato all’estremo inferiore se
necessario, dal Bacino dei Candidati con il metodo Del Majority Judgment
La seconda metà del Consiglio Direttivo, in numero arrotondato all’estremo superiore se necessario,
viene determinata estraendo a sorte i suoi membri con il sistema del “Sorteggio”, tra i componenti
residui del Bacino dei Candidati.
Art. 5 (Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo, del Vicepresidente ed integrazione del
Consiglio Direttivo)
Formato il Consiglio Direttivo si procede con la Votazione per le cariche di Presidente e
Vicepresidente. Ogni membro del Consiglio Direttivo, prima dell’inizio della votazione, deve
indicare ai Garanti se intenda rendersi disponibile alla presidenza o alla vicepresidenza
dell’AssociazioneIl Consiglio Direttivo, salvo consenso unanime elegge al proprio interno il suo Presidente e un vicepresidente con il metodoMajority Judgment.
In caso di dimissioni/decadenza del Presidente prima della conclusione del mandato il Vicepresidente
gestirà il nuovo processo di elezione del Presidente con le medesime modalità del Processo di prima
elezione.
Il Presidente uscente, se dimissionario dalla carica, potrà continuare a far parte del Consiglio Direttivo
salvo sua rinuncia.
La riduzione del numero di membri del Direttivo al di sotto della soglia minima dello statuto comporta
la riattivazione della Procedura per le Elezioni.
Art. 6 (Sistema Majority Judgment”)
Il sistema del “Majority Judgment” è basato su un sistema di voto attraverso cui gli elettori valutano
ciascun candidato su una scala, ed il candidato con il voto medio piu’ alto è il vincitore.
Il Comitato per i Sistemi interni predispone le procedure di voto e gli eventuali supporti informatici
sulla base dei requisiti definiti dall’Associazione e descritti in apposita procedura.
Art. 7 (Svolgimento delle votazioni)
I parametri e le modalità di svolgimento delle votazioni, sentito il Consiglio Direttivo, devono essere
fissati dal Collegio dei Garanti in conformità con quanto previsto dallo Statuto e comunicati ai
membri del Comitato per i Sistemi Interni per l’approntamento delle procedure di voto.
Tutte i procedimenti delle operazioni di voto devono essere svolti alla presenza di una Commissione
di Garanzia determinata dal Collegio dei Garanti, devono essere registrate e le registrazioni rese
disponibili ai Soci che ne facciano richiesta. La proclamazione dei risultati viene effettuata dalla
Commissione di Garanzia.

